Ancora pochi giorni alla scadenza, prevista per il 16 giugno, della 1^ rata per ciò che riguarda Imu e Tasi. Ricordiamo in cosa consistono questa due "tasse".
L'Imu (imposta municipale unica), la quale da qualche anno ha sostituito la vecchia ICI (imposta comunale sugli immobili), e si tratta sull'imposta municipale che paghiamo sugli immobili. La novità di quest'anno è che si pagherà anche sui terreni, almeno che questi non siano posseduti da un coltivatore diretto o impresa agricola. L'Imu sui terreni, novità del 2015 in alcuni paesi e del 2014 su altri, si paga in quei paesi parzialmente montani o non montani, mentre restano esentati i paesi montani. Per sapere se siete dovuti al pagamento dell'Imu sui terreni basta vedere la lista dei comuni pubblicata sul sito ISTAT o rivolgersi a professionisti del settore.
La TASI (tassa sui servizi indivisibili), è una nuova tassa del 2014, pagata su tutti gli immobili, non sui terreni, che si hanno a disposizione. In teoria si tratta di una piccola quota, si va dello 0,5 per mille al 2 per mille, ma di questi tempi risultano essere esagerati, basti pensare a chi possiede una casa, costruita dai propri avi in un passato nemmeno tanto lontano, alla quale le viene data una rendita di circa 700 euro, si troverà a pagare da 60 euro fino ai 140 euro, in base al paese ed al proprio regolamento.
Come solito chi fosse interessato ad ulteriori informazioni può contattarmi sul blog, su facebook, o all'indirizzo di posta elettronica vincenzotedesco82@gmail.com.
Vincenzo Tedesco
giovedì 11 giugno 2015
lunedì 20 aprile 2015
730 2015/redditi 2014
Voglio ricordare che anche quest'anno si parte con la campagna dei 730. Dall'anno d'imposta in corso, 2015, cambia il mondo dei 730, infatti il governo Renzi ha decretato l'invio dei 730 precompilati, che chiunque di noi può scaricare, previa registrazione all'Agenzia delle Entrate, e poi inviare direttamente da tale portale. Per coloro che, invece, non vogliono procedere in questo modo restano sempre a disposizione professionisti e CAF, i quali, dopo aver fatto sottoscrivere apposita delega, scaricano il modello precompilato e, se nel caso non fosse corretto, lo modificano e lo inviano. Per ulteriori informazioni potete contattarmi.
Vincenzo Tedesco - Tributarista qualificato Lapet (lg. 4/2013)
Vincenzo Tedesco - Tributarista qualificato Lapet (lg. 4/2013)
domenica 15 febbraio 2015
Nuove disposizioni fiscali
Grandi cambiamenti dello Stato per questo 2015 riguardo le documentazioni fiscali dei cittadini. Il primo cambio è avvenuto sul modello ISE, ma ulteriori cambi si sono avuti con la certificazione unica annuale di lavoro dipendente, il vecchio CUD, e sulla dichiarazione dei redditi. Vediamo in sintesi cosa cambia:
- ISE, da quest'anno vanno tassativamente dichiarati tutti i redditi disponibili, il che significa inserire sul nuovo modello eventuali conti correnti, libretti di risparmio, assicurazioni sulla vita ad accumulo, eventuali obbligazioni. Ma non finisce qui, infatti si è tenuti a dichiarare anche il possesso di autovetture, l'eventuale invalidità civile, assegno sociale, oltre ad una rivalutazione maggiore degli immobili, che quindi peseranno maggiormente sul calcolo finale. Oltretutto una volta inviata la dichiarazione da parte del Caf, ecco che sarà l'INPS, dopo aver svolto i controlli, ad inviare l'attestazione con il calcolo dell'ISEE, con tempi che si allungano fino a quindici-venti giorni. Quindi se un cittadino ha bisogno immediato dell'attestato dovrà pazientare e sperare che non scadano i termini di un eventuale domanda da presentare.
- Certificazione di lavoro dipendente. In questo caso si ha il cambio del nome da CUD a CU, sulla quale verranno inseriti tutti i tipi di reddito percepiti, sempre come dipendenti, anche quei redditi che in precedenza non avevano bisogno dell'emissione del CUD. Certificazione che l'azienda deve inviare all'Agenzia delle Entrate entro il 9 Marzo.
- Dichiarazione 2015. Qui un altro cambio radicale, perchè l'Agenzia delle Entrate, una volta ricevuta la CU elabora ed emette il 730 precompilato che ogni cittadino potrà scaricare dal sito dell'AdE, previa registrazione a Fisconline, mentre per chi non sa e non riesce a registrarsi, bisogna rivolgersi o ad un professionista abilitato o ad un Caf, e da questi, dopo aver firmato la delega per lo scarico, farsi scaricare il 730 precompilato, controllare che sia fatto bene e poi farselo spedire.
In sintesi le cosiddette "semplificazioni" fiscali promesse dalla Stato nient'altro sono che un'ulteriore allungamenti dei tempi e di lavoro per professionisti ed aziende, che si ritrovano sempre più a dover districarsi in una giungla fiscale estremamente intricata e complessa.
Tedesco Vincenzo (tributarista qualificato LAPET - Lg.4/2013)
- ISE, da quest'anno vanno tassativamente dichiarati tutti i redditi disponibili, il che significa inserire sul nuovo modello eventuali conti correnti, libretti di risparmio, assicurazioni sulla vita ad accumulo, eventuali obbligazioni. Ma non finisce qui, infatti si è tenuti a dichiarare anche il possesso di autovetture, l'eventuale invalidità civile, assegno sociale, oltre ad una rivalutazione maggiore degli immobili, che quindi peseranno maggiormente sul calcolo finale. Oltretutto una volta inviata la dichiarazione da parte del Caf, ecco che sarà l'INPS, dopo aver svolto i controlli, ad inviare l'attestazione con il calcolo dell'ISEE, con tempi che si allungano fino a quindici-venti giorni. Quindi se un cittadino ha bisogno immediato dell'attestato dovrà pazientare e sperare che non scadano i termini di un eventuale domanda da presentare.
- Certificazione di lavoro dipendente. In questo caso si ha il cambio del nome da CUD a CU, sulla quale verranno inseriti tutti i tipi di reddito percepiti, sempre come dipendenti, anche quei redditi che in precedenza non avevano bisogno dell'emissione del CUD. Certificazione che l'azienda deve inviare all'Agenzia delle Entrate entro il 9 Marzo.
- Dichiarazione 2015. Qui un altro cambio radicale, perchè l'Agenzia delle Entrate, una volta ricevuta la CU elabora ed emette il 730 precompilato che ogni cittadino potrà scaricare dal sito dell'AdE, previa registrazione a Fisconline, mentre per chi non sa e non riesce a registrarsi, bisogna rivolgersi o ad un professionista abilitato o ad un Caf, e da questi, dopo aver firmato la delega per lo scarico, farsi scaricare il 730 precompilato, controllare che sia fatto bene e poi farselo spedire.
In sintesi le cosiddette "semplificazioni" fiscali promesse dalla Stato nient'altro sono che un'ulteriore allungamenti dei tempi e di lavoro per professionisti ed aziende, che si ritrovano sempre più a dover districarsi in una giungla fiscale estremamente intricata e complessa.
Tedesco Vincenzo (tributarista qualificato LAPET - Lg.4/2013)
sabato 3 maggio 2014
Bonus 80 euro, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Come oramai da alcuni giorni tutti di
noi sapranno, il governo Renzi ha varato un bonus per i lavoratori
dipendenti pari ad euro 80 mensili. Tante le voci, contrario e meno,
sull'argomento, ma vediamo in cosa effettivamente consiste, come da
chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. L’Agenzia
delle Entrate, con la circolare
n. 8 del 28.04.2014,
ha fornito i primi chiarimenti in merito al cosiddetto “bonus
80 euro”, volto alla riduzione del cuneo fiscale per lavoratori
dipendenti e assimilati. La misura, contenuta nel D.L. 66/2014
(cosiddetto “Decreto Renzi”), riconosce ai lavoratori dipendenti
e alcuni redditi assimilati un credito
d’imposta massimo di 640 euro.
L’intervento normativo, che
prende
il nome di “Riduzione
del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati”,
attualmente, vale
esclusivamente
per il 2014,
e parte dal prossimo mese di maggio,
anche se il Governo ha fatto sapere di voler rendere la misura
“strutturale” mediante la
Legge
di Stabilità 2015, al fine di ridurre nell’immediato la pressione
fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una
complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione e
riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica. Il
credito è concesso in maniera automatica da parte dei
sostituti d’imposta (datori di lavoro), senza attendere alcuna
richiesta esplicita da parte dei beneficiari (lavoratori dipendenti).
Esso, inoltre, è attribuito dai sostituti d’imposta ripartendone
il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo
periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore del
decreto. Come precisato in precedenza, il
credito è riconosciuto unicamente a chi ha un contratto di
lavoro dipendente (pubblici e privati) e alcuni redditi
assimilati (art. 50, c. 1 TUIR), quali:
-
compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
-
indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori
dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett.
b);
-
somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o
sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
-
redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa (lett. c-bis);
-
remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
-
le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993
comunque erogate (lett. h-bis);
-
compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche
disposizioni normative (lett. l).
Sono esclusi dal credito:
Sono esclusi dal credito:
-
i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi
specificati dal comma 1-bis;
-
i contribuenti che non hanno un’imposta lorda generata da redditi
specificati al comma 1-bis superiore alle detrazioni per lavoro
dipendente e assimilati, spettanti in base all’art. 13, comma 1,
del TUIR;
-
i contribuenti che, pur avendo un’imposta lorda “capiente”,
sono titolari di un reddito complessivo superiore a euro
26.000.
Dalla lettura del testo si evince che esso sarà ad importo “fisso” (80 euro), senza distinzioni, nella fascia tra gli 8.000 e i 24.000 euro di reddito annuo. Per chi percepisce invece, un reddito superiore ai 24.000 euro ma fino a 26.000 euro, è previsto un “meccanismo di décalage” che si ottiene mediante l’applicazione della seguente formula: bonus spettante = 640 x [(26.000 – reddito complessivo)/2.000]. Il credito d'imposta, che partirà dal mese di maggio 2014 fino a dicembre
Dalla lettura del testo si evince che esso sarà ad importo “fisso” (80 euro), senza distinzioni, nella fascia tra gli 8.000 e i 24.000 euro di reddito annuo. Per chi percepisce invece, un reddito superiore ai 24.000 euro ma fino a 26.000 euro, è previsto un “meccanismo di décalage” che si ottiene mediante l’applicazione della seguente formula: bonus spettante = 640 x [(26.000 – reddito complessivo)/2.000]. Il credito d'imposta, che partirà dal mese di maggio 2014 fino a dicembre
2014,
vale massimo 640 euro. Esso non concorre alla formazione del
reddito del dipendente.
In conclusione un “bonus” che da molti viene visto inefficace, in effetti con 80 euro mensili non si può certo far molto, ma per altri è visto come positivo in quanto permette una maggiore possibilità di spesa mensile, con in più l'esclusione dei redditi più bassi quelli fino ad 8.000 euro, forse coloro che ne avrebbero avuto più bisogno, così come i pensionati ed i disoccupati. Tante le polemiche che si sono susseguite, ed ancora stanno continuando, come del resto sempre capita, ma a mio modesto parere è stato fatto un qualcosa che non risolve il problema degli italiani, ma un semplice “palliativo”, vista la grande crisi che attanaglia il nostro paese.
In conclusione un “bonus” che da molti viene visto inefficace, in effetti con 80 euro mensili non si può certo far molto, ma per altri è visto come positivo in quanto permette una maggiore possibilità di spesa mensile, con in più l'esclusione dei redditi più bassi quelli fino ad 8.000 euro, forse coloro che ne avrebbero avuto più bisogno, così come i pensionati ed i disoccupati. Tante le polemiche che si sono susseguite, ed ancora stanno continuando, come del resto sempre capita, ma a mio modesto parere è stato fatto un qualcosa che non risolve il problema degli italiani, ma un semplice “palliativo”, vista la grande crisi che attanaglia il nostro paese.
giovedì 6 marzo 2014
Rubrica Fisco e Diritto: Sanatoria Equitalia slittata al 31 Marzo
Come di solito capita in questi casi, aldilà di ciò che viene definito e
stabilito in principio, ecco arrivare la proroga della Sanatoria
Equitalia. Il termine iniziale della sanatoria era previsto per il 28
febbraio, ma in questi giorni è arrivata la proroga al 31 marzo,
consentendo a chi non ancora avuto accesso alla sanatoria di ulteriori
31 giorni per potervi accedere. Per chi non fosse a conoscenza di tale
sanatoria, ecco di seguito modalità e tipologia di persona per
accedervi.
La sanatoria si riferisce alle cartelle e gli avvisi emessi per tributi affidati a Equitalia entro il 31 ottobre 2013. Ma questa non è l'unica limitazione, un'altra è che la scadenza per il pagamento è, tassativamente, il 28 febbraio 2014, dopo la qual data non è possibile più usufruire della sanatoria. Terza limitazione, non tutte le cartelle possono ricevere la sanatoria, ma solo quelle inviate da agenzie fiscali (ad es.: Agenzia delle entrate, Agenzia del Territorio, Demanio, ecc.), uffici statali (ad es.: Ministeri, Prefetture, Commissioni Tributarie, ecc.), enti locali (Regioni, Province, Comuni). Quindi ne fanno parte sia cartelle relative ad Iva e Irpef, e sia cartelle relative al bollo auto ed alle multe, a questi due ultimi viene concessa la sanatoria solo sugli interessi di mora. Non fanno parte della sanatoria le cartelle relative a sentenze di condanna della Corte dei Conti, a somme dovute agli enti previdenziali (Inps, Inail), per tributi locali non riscossi da Equitalia e per richieste di pagamento di enti diversi da quelli previsti (agenzie fiscali, uffici statali, enti locali).
In sintesi cosa si paga o cosa no. Iniziamo da ciò che non si è tenuto a pagare, cioè gli interessi di mora e gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo. Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo sono quelli – calcolati secondo un tasso fissato per legge – che maturano prima della data di consegna della cartella all’agente della riscossione (cioè ad Equitalia), momento in cui tali somme sono iscritte a ruolo e sono avviate le procedure della riscossione: il ruolo è un elenco che contiene i nominativi dei debitori e le somme dovute. Gli interessi di mora sono quelli che maturano quando si ritarda il pagamento di una somma già iscritta a ruolo: se il pagamento avviene dopo i 60 giorni previsti dalla data di notifica della cartella, da quel momento e fino alla data del saldo del debito vengono applicati gli interessi di mora che, ad oggi, ammontano al 5,23 per cento e vengono stabiliti annualmente dal Ministero delle Finanze. Oltre a questi due tipi di interessi, a Equitalia è anche dovuto l’aggio (cioè il compenso per l’attività svolta pari all’8 per cento per i ruoli emessi dal primo gennaio 2013 e del 9 per quelli precedenti) e tutte le eventuali ulteriori spese derivanti dal mancato (o ritardato) pagamento della cartella. Quindi vediamo il riepilogo.
Cartella Esattoriale:
Debito – da pagare
Aggio – da pagare
Spese di riscossione – da pagare
Interessi di mora – sanatoria
Interessi per ritardata iscrizione a ruolo – sanatoria
Il pagamento, come detto da effettuare entro il 28 febbraio, va fatto in un'unica soluzione, e ricordiamo anche che l'Equitalia non invierà nessuna comunicazione per accedere alla sanatoria, quindi dovrà essere il cittadino a controllare la proprio situazione debitoria e decidere di pagare, rinunciando, però, alla rateizzazione. Per il pagamento, lo si può effettuare o direttamente allo sportello Equitalia o tramite bollettino postale F35.
La sanatoria si riferisce alle cartelle e gli avvisi emessi per tributi affidati a Equitalia entro il 31 ottobre 2013. Ma questa non è l'unica limitazione, un'altra è che la scadenza per il pagamento è, tassativamente, il 28 febbraio 2014, dopo la qual data non è possibile più usufruire della sanatoria. Terza limitazione, non tutte le cartelle possono ricevere la sanatoria, ma solo quelle inviate da agenzie fiscali (ad es.: Agenzia delle entrate, Agenzia del Territorio, Demanio, ecc.), uffici statali (ad es.: Ministeri, Prefetture, Commissioni Tributarie, ecc.), enti locali (Regioni, Province, Comuni). Quindi ne fanno parte sia cartelle relative ad Iva e Irpef, e sia cartelle relative al bollo auto ed alle multe, a questi due ultimi viene concessa la sanatoria solo sugli interessi di mora. Non fanno parte della sanatoria le cartelle relative a sentenze di condanna della Corte dei Conti, a somme dovute agli enti previdenziali (Inps, Inail), per tributi locali non riscossi da Equitalia e per richieste di pagamento di enti diversi da quelli previsti (agenzie fiscali, uffici statali, enti locali).
In sintesi cosa si paga o cosa no. Iniziamo da ciò che non si è tenuto a pagare, cioè gli interessi di mora e gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo. Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo sono quelli – calcolati secondo un tasso fissato per legge – che maturano prima della data di consegna della cartella all’agente della riscossione (cioè ad Equitalia), momento in cui tali somme sono iscritte a ruolo e sono avviate le procedure della riscossione: il ruolo è un elenco che contiene i nominativi dei debitori e le somme dovute. Gli interessi di mora sono quelli che maturano quando si ritarda il pagamento di una somma già iscritta a ruolo: se il pagamento avviene dopo i 60 giorni previsti dalla data di notifica della cartella, da quel momento e fino alla data del saldo del debito vengono applicati gli interessi di mora che, ad oggi, ammontano al 5,23 per cento e vengono stabiliti annualmente dal Ministero delle Finanze. Oltre a questi due tipi di interessi, a Equitalia è anche dovuto l’aggio (cioè il compenso per l’attività svolta pari all’8 per cento per i ruoli emessi dal primo gennaio 2013 e del 9 per quelli precedenti) e tutte le eventuali ulteriori spese derivanti dal mancato (o ritardato) pagamento della cartella. Quindi vediamo il riepilogo.
Cartella Esattoriale:
Debito – da pagare
Aggio – da pagare
Spese di riscossione – da pagare
Interessi di mora – sanatoria
Interessi per ritardata iscrizione a ruolo – sanatoria
Il pagamento, come detto da effettuare entro il 28 febbraio, va fatto in un'unica soluzione, e ricordiamo anche che l'Equitalia non invierà nessuna comunicazione per accedere alla sanatoria, quindi dovrà essere il cittadino a controllare la proprio situazione debitoria e decidere di pagare, rinunciando, però, alla rateizzazione. Per il pagamento, lo si può effettuare o direttamente allo sportello Equitalia o tramite bollettino postale F35.
sabato 15 febbraio 2014
Fisco: Social Card ed aiuti alimentari, cosa sono e chi può beneficiarne
Come ogni anno, anche nel 2014 arrivano
alcuni bonus dei quali le famiglie italiane possono usufruire. Di
questi bonus, però, poco si sa in giro e poco vengono pubblicizzati.
Oggi ne andiamo a presentare due molto interessanti per famiglie
indigenti: Social Card 2014 ed aiuti alimentari 2014. Vediamo di
seguito cosa sono e chi può usufruirne.
Social Card 2014A
fianco alla classica Social Card che, ricordiamo, spetta ad anziani
over 65 ed a nuclei familiari con bambini sotto i 3 anni, secondo i
requisiti di legge, dal 2014 è attiva anche la nuova Social Card
2014. La Social Card 2014 viene concessa a chi è cittadino italiano
o comunitario oppure straniero in possesso del permesso di soggiorno,
residente nel Comune in cui presenta domanda da almeno 1 anno, ed
inoltre deve aver i seguenti requisiti:
- ISEE, in corso di validità, inferiore o uguale a 3.000 euro;
- il valore ai fini ICI della casa di residenza inferiore a 30.000 euro (se si è proprietari di una abitazione);
- patrimonio mobiliare inferiore a 8.000 euro;
- valore dell'indicatore della situazione patrimoniale inferiore a 8.000 euro;
- valore complessivo di altri aiuti economici, di natura previdenziale, indennitaria e/o assistenziale inferiore a 600 euro mensili;
- nessun componente il nucleo familiare deve possedere autoveicoli immatricolati nei 12 mesi antecedenti la richiesta, o essere in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc. nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc. immatricolati nei tre anni antecedenti. in famiglia deve essere presente almeno un componente minore di 18 anni;
- nessun componente del nucleo familiare deve prestare attività lavorativa al momento della richiesta del contributo e almeno un componente deve aver cessato un rapporto di lavoro, oppure almeno un componente deve avere un rapporto di lavoro il cui reddito percepito nei 6 mesi antecedenti la richiesta, non sia superiore a 4.000 euro.
- verrà data precedenza, a parità di altre condizioni, a: famiglie con disagio abitativo; genitore solo con figli minorenni; genitore con figli disabili; famiglie con 3 o più figli.
Aiuti alimentari 2014
Per quel che riguarda, invece, gli aiuti alimentari, anche quest'anno il Piano Sociale di Zona S4 ha pubblicato il bando, in data 11 febbraio, da inoltrare entro il 10 marzo alle ore 12.00. Potranno usufruire degli aiuti alimentari i nuclei familiari con i seguenti requisiti.
- residenza
da
almeno 24 mesi (alla data di pubblicazione del presente Avviso) in
uno dei 16 Comuni dell’Ambito S10 aderenti al programma lotta alla
povertà come sopra riportato; -
- reddito
ISEE inferiore o pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00) risultante
dall’ultima Dichiarazione reddituale per la richiesta di
prestazioni sociali agevolate (D. Lgs. 109/98 e sue modificazioni);
-
- non percettori di assistenza alimentare da parte di altri Organismi che forniscono aiuti alimentari nel territorio.
Per chi, come molte persone anziane
del Vallo, non sa come muoversi, o come scaricare bandi ed allegati
da internet, ci si può rivolgere a qualche centro di assistenza
fiscale, CAF o Patronato, i quali aiuteranno i cittadini a compilare
i suddetti modelli, oltre che preparare i modelli ISEE. Si ricorda,
inoltre, che queste tipologie di prestazioni da parte di Patronati o
CAF sono del tutti gratuiti e che ogni richiesta di denaro è da
ritenersi inappropriata oltre che frode nei confronti del cittadino
stesso.
lunedì 27 gennaio 2014
Fisco: Si avvicina il termine ultimo per lo spesometro 2013
In scadenza il 31 gennaio 2014, prorogata rispetto
all'originale scadenza del 30 novembre 2013, il termine per l’invio
dello spesometro 2013, la comunicazione delle operazioni
rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’Iva, con
importo pari o superiore a 3600 euro, per quel che riguarda le
fatture del 2012, mentre è prevista per aprile 2014 la comunicazione
delle fatture 2013 tramite spesometro. Ricordiamo che i soggetti
tenuti alla comunicazione sono i soggetti passivi IVA che effettuano
la liquidazione mensile ai fini Iva, quindi imprenditori artigiani e
commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc, lavoratori
autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non
iscritti in albi professionali, società di persone, società
semplici, Snc, Sas, Studi Associati, società di capitali ed enti
commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e
privati diversi dalle società e istituti di credito, Sim, altri
intermediari finanziari, società fiduciarie. Mentre sono esonerati
dall’obbligo di comunicazione: i contribuenti che si avvalgono del
regime di cui all’art. 27, co. 1 e 2, DL 98/2011 (regime fiscale di
vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità),
lo Stato, le regioni, le
province, i comuni, gli altri organismi di diritto
pubblico, nell’ambito delle attività istituzionali
diverse da quelle previste dall’art. 4 del DPR n. 633/72. Lo
spesometro deve essere inviato esclusivamente in via telematica,
direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello
disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate. In merito allo
spesometro 2014, l’Agenzia ha fornito delle importanti precisazioni
di recente. In particolare si sancisce da una parte l’obbligo di
trasmettere, con la comunicazione in scadenza il prossimo 31 gennaio,
gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi direttamente
riferibili all’attività commerciale eventualmente svolta, anche se
le relative fatture non sono state oggetto di registrazione.
Dall’altra si chiarisce che, con specifico riferimento alle fatture
promiscue (relative sia all’attività commerciale che
istituzionale), è necessario trasmettere solo gli importi
riguardanti gli acquisti per l’attività commerciale. Per quel
che riguarda le sanzioni, nel caso di omessa o infedele
comunicazione, andranno da € 258,00 ad € 2065,00. La suddetta
sanzione trova quindi applicazione sia in caso di omessa trasmissione
telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA sia nel caso di
incompletezza degli elenchi; in questo secondo caso, la sanzione
sarà unica
a prescindere al numero delle irregolarità o delle
omissioni, sebbene l’Ufficio terrà conto delle infrazioni per
graduare la sanzione tra il minimo ed il massimo previste dalla
norma, secondo i criteri fissati dall’art. 7 del D.Lgs. n.
472/1997. Infine bisogna tenere presente che in caso di ricorso al
ravvedimento,
nei tempi e modi previsti dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, la
violazione si regolarizza versando la sanzione
ridotta a 1/8 del minimo (pari
a 32 euro), mentre in caso di definizione
agevolata (art. 16,
comma 3 o 17, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997), la sanzione è ridotta a
1/3 di quella irrogata; pertanto, nel caso in cui sia irrogata la
sanzione in misura minima, la violazione potrà essere definita con
il pagamento di 86 euro mentre nell’ipotesi in cui sia irrogata la
sanzione in misura massima, con il pagamento di 688 euro.
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